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CCIAA

LE CAMERE DI COMMERCIO


Le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sono Enti pubblici locali non territoriali dotate di autonomia funzionale cioè godono di una relativa autonomia operativa nel tessuto economico locale.

Dal 1993 con l'entrata in vigore della legge n° 580 del 29/12/1993, le Camere di Commercio oltre che a svolgere il ruolo svolto da sempre e cioè quello di assicurare la pubblicità delle imprese si occupano nell'ambito della propria competenza territoriale, di promozione economica e sviluppo delle imprese nonché dell'economia locale in senso lato.
Il vecchio “Registro delle società” tenuto dai Tribunali ed il “Registro delle Ditte” tenuto dalle Camere di commercio, dopo la riforma, sono stati unificati nel “Registro delle Imprese” che, grazie al sistema informatico “ Infocamere” permette alle Camere di Commercio di gestire e rendere legalmente pubblica la documentazione e gli atti di qualsiasi azienda operante sul territorio nazionale.


IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Registro delle Imprese è il più importante registro gestito dalle le Camere di Commercio I.A.A.
Anche se previsto già dal 1942 con l'articolo 2188 del Codice Civile, di fatto ha visto la luce solo nel 1993 con l'articolo 8 della legge di riforma delle Camere di Commercio n. 580/93 e con il suo regolamento di attuazione, emanato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Il Registro delle imprese ha sostituito ed integrato il Registro delle Società, tenuto dalle Cancellerie commerciali dei Tribunali fino al 28.1.1996, e il Registro delle Ditte gestito dalle stesse Camere di Commercio fin dal 1925.
Il nuovo Registro rappresenta la più completa forma di pubblicità legale e di informazione economica di tutti i soggetti economici operanti sul mercato nazionale; il Registro Imprese include nei propri elenchi: le società, gli enti economici e gli imprenditori commerciali non piccoli, le piccole imprese individuali, le imprese agricole, le società semplici, gli artigiani, le società legali e gli enti pubblici economici.

Albo delle Imprese Artigiane


La legge quadro n. 443 dell'08 agosto 1985 incarica le Regioni a regolamentare il settore dell'artigianato nell'ambito dei criteri base fissati dalla legge stessa (art. 1).


La legge traccia le linee guida dell'artigiano e dell'impresa artigiana. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2)
Ciò che caratterizza l'impresa artigiana è proprio la figura dell'artigiano, l'
artigiano è l'imprenditore che oltre a gestire l'impresa interviene personalmente ed in misura prevalente nell'attività di produzione. A tal proposito mi piace fare l'esempio di due imprese edili aventi le medesime caratteristiche organizzative con la differenza che il titolare della prima tutti i giorni va in cantiere con i panni di fatica e lavora alla costruzione di un edificio, mentre il titolare della seconda impresa va sul cantiere in giacca e cravatta a verificare l'andamento del lavoro, dando disposizioni al geometra del cantiere al capo mastro ecc..E' chiaro a tutti che la prima impresa risponde ai requisiti di artigianalità fissati dalla legge mentre la seconda no.
L'articolo 3 della legge 443/85 definisce, tra l'altro, quali sono le attività svolte dall'impresa artigiana individuandole in quelle di attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana come per esempio poù essere la pizzeria.
E' necessario fare una piccola precisazione in merito alle attività svolte con l'ausilio di macchine, infatti in tal caso la produzione deve comunque avvalersi dell'intervento manuale dell'artigiano; in pratica
non deve fare tutto la macchina; in maniera simile a quanto detto per le macchine utilizzate per la produzione, nel caso in cui vi siano dipendenti questi non devono produrre il bene in maniera del tutto autonoma, ma devono seguire le direttive dell'artigiano; deve quindi trattarsi sempre di un prodotto frutto dell'arte dell'artigiano.

L'art. 3 inoltre prevede la possibilità di impresa artigiana costituita in forma societaria ecco quali sono le condizioni da rispettare:
1 - deve essere entro i limiti dimensionali e svolgere l'attività delle imprese artigiane
2 - la maggioranza dei soci (o uno, nel caso di due soci) svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale
3 - non può essere svolta nella forma dei S.p.a. o di Società in accomandita per azioni. ma può essere svolta nelle forme di S.r.l. pluripersonale (art 5 L. 443/95 così come modificato dall'art. 13 della legge n. 57 del 5\03\2001)
4 - può essere svolta in forma di cooperativa
L'art. 5 della legge 443\1985, infine, istituisce un albo delle imprese artigiane dove devono iscriversi le imprese che intendono godere delle agevolazioni che loro riservano le regioni.

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LA FIRMA DIGITALE


Per l'ordinamento italiano la firma digitale apposta su un documento digitale è equivalente alla firma tradizionale apposta sulla carta.
I dispositivi che consentono di utilizzare tale novità sono sostanzialmente tre:

  • Smart card (SC);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Business Key (BK);

la componente hardware dei primi due dispositivi è sostanzialmente la stessa, si tratta di una carta elettronica (simile ad una carta di credito) dotata di un microprocessore che contiene una serie di informazioni personali sul titolare, ed un certificato digitale di sottoscrizione rilasciati da un ente di certificazione. L'elenco degli enti certificatori è tenuto dal DigitPA (ex CNIPA ) , Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
Il più diffuso ente certificatore è
InfoCert, società del gruppo Infocamere.
Per utilizzare sia la SC che la CNS occorre collegare al pc un lettore di smart.
La Carta Nazionale dei Servizi, oltre a consentire l'apposizione della firma digitale come la smart card permette, mediante autenticazione ai siti di e-government, di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni in via telematica. Con lo stesso dispositivo inoltre tutte le aziende possono collegarsi alla banca dati delle Camere di commercio , attraverso il servizio
Telemaco, ed ottenere gratuitamente relativamente alla propria posizione anagrafica:

  • visure ordinarie, storiche ed artigiane;
  • statuti atti e bilanci depositati;
  • situazione dei pagamenti del diritto annuale;
  • stato delle eventuali pratiche in corso presso il Registro delle Imprese.

La Business Key è costituita da una comune chiave USB che contiene al suo interno oltre ai dati e certificati presenti nel microprocessore della CNS anche software particolari che consentono di firmare digitalmente i documenti (DIKE) e di interagire on line con i siti della Pubblica Amministrazione evitando così di doverli installare sul proprio pc.


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