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LA CAMBIALE


La cambiale è prevista e regolata dal r.d. n. 1669 del 14 dicembre 1933, comunemente detta "legge cambiaria", la sua funzione è quella di differire nel tempo il pagamento di una somma di danaro.
E' un titolo di credito all'ordine, conferisce cioè al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare la somma indicata sul titolo ad una scadenza indicata anch'essa sul titolo. In termini pratici il legittimo possessore della cambiale non è obbligato a dimostrare la provenienza o la fonte del proprio credito, il solo legittimo possesso lo autorizza a poter richiedere in pagamento la somma promessa alla scadenza prestabilita.

Le cambiali possono essere di due tipi:
il “pagherò cambiario”, con il quale colui che emette il titolo (debitore) fa una promessa incondizionata di pagamento (pagherò) di una determinata somma ad una data prestabilita al prenditore/beneficiario del titolo.
La “cambiale tratta” dove il traente dà ordine al trattario di pagare una somma di danaro a beneficio proprio o di un terzo. Il trattario può accettare o meno. Si parla di tratta accettata quando il trattario firma la cambiale tratta diventando così il debitore principale sia nei confronti del beneficiario che nei confronti di eventuali giratari, cioè terzi soggetti ai quali il legittimo beneficiario del titolo ha trasferito la titolarità del credito e quindi il diritto a riscuotere alla data di scadenza. Il traente resta in ogni caso obbligato nei confronti del creditore, sia per l'accettazione che per il pagamento e se per la mancata accettazione, con una specifica clausola, può esonerarsi da responsabilità non può parimenti farlo per il mancato pagamento. L'accettazione, tra l'altro rende valida la cambiale rendendo nulle le eventuali eccezioni sollevate sulla validità degli accordi o dei contratti che hanno originato il debito.

La cambiale oltre che essere un titolo all'ordine è:
un titolo astratto cioè nella stessa non si fa riferimento alla natura del rapporto tra creditore e debitore che ha originato il titolo di credito;
è un titolo formale poiché per diventare un titolo di credito a tutti gli effetti deve avere tutti i requisiti richiesti dalla legge;
è un titolo esecutivo (purché in regola con i bolli) in quanto il creditore in assenza del pagamento del titolo alla scadenza può rivalersi coattivamente, direttamente sul patrimonio del debitore.



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