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Regime Forfetario

NUOVO REGIME FORFETARIO DEI MINIMI
per i lavoratori autonomi e le imprese
disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89,
Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).





A partire dall'anno d'imposta 2015, il nuovo regime forfetario sarà riservato a tutte le ditte individuali e lavoratori autonomi che nell'anno precedente avranno rispettato determinati requisiti che vedremo. Prima, è bene sottolineare che per coloro i quali sono in possesso dei requisiti richiesti, il regime forfettario rappresenta il regime "
naturale" di determinazione dell'imposta, pertanto chi volesse rendere applicabile il regime ordinario di tassazione dovrà effettuare specifica opzione.


1 - Requisiti previsti dall'art. 9 ddl di stabilità 2015

1.1. Ricavi
Le soglie di ricavi sono diverse a seconda dell'attività esercitata:
- Industrie alimentari e bevande
€ 35.000
- Commercio all'ingrosso ed al dettaglio € 40.000
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande €30.000
- Commercio ambulante di altri prodotti € 20.000
- Costruzioni ed attività immobiliari € 15.000
- Intermediari del commercio € 15.000
- Attività di servizi di alloggio e di ristorazione € 40.000
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi € 15.000
- Altre attività economiche € 20.000

Ai fini della determinazione dei suddetti limiti, non rilevano i ricavi relativi all'adeguamento agli studi di settore.

N.B.: Se sono svolte contemporaneamente più attività rientranti in categorie diverse si applica il limite più alto, non importa quale sia il prevalente. Quindi per ipotesi, un intermediario del commercio che effettua anche attività di commercio anche modesto, il limite di accesso al regime sarà 40.000 e non 15.000. (art. 9 co 2 lett. b ddl di stabilità).

1.2. Collaboratori
Sono ammesse spese per collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, lavoro accessorio o borse di studio, a condizione che le stesse non superino Euro 5.000.

1.3. Beni strumentali
Il costo storico dei beni strumentali, escluso i beni immobili e quelli di costo inferiore a 516 Euro, dovrà essere inferiore ad Euro 20.000. Per i beni in locazione finanziaria va conteggiato il costo sostenuto dal concedente; per i beni in noleggio, locazione o comodato rileva il valore normale del bene ex art. 9 Tuir.


2 Esclusioni previste dall'art. 9 ddl di stabilità 2015


2.1. Non residenti
Da tale regime, sono esclusi i soggetti non residenti ad eccezione dei cittadini UE o residenti in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico eropeo.

2.2. Regimi speciali
Sono esclusi i soggetti che applicano regimi speciali ai fini Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito.

2.3. Vendite di mezzi di trasporto o fabbricati
Sono esclusi i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o mezzi di trasporto.

2.4. Partecipazioni in associazioni professionali, società di persone e società a responsabilità limitata
Sono esclusi i soggetti che, oltre a svolgere l'attività di impresa o di lavoro autonomo, partecipano "contemporaneamente" a società di persone, associazioni professionali ex art 5 Tuir o a SRL che hanno optato per il regime di trasparenza.

3 Obblighi contabili

3.1. Tenuta dei registri contabili
Il nuovo regime prevede unicamente l'emissione e la conservazione delle fatture, ricevute o scontrini fiscali e relativamente alle fatture di acquisto e bollette doganali, la norma prescrive solo la loro numerazione e conservazione. Inoltre nessun obbligo di tenuta dei registri contabili ai fini delle imposte sui redditi.


4 Applicazione delle imposte

4.1. Imposta sul Valore Aggiunto
Il regime forfetario prevede l'esclusione da tutta la normativa Iva, tranne in caso di esportazioni e cessioni intracomunitarie, di importazioni o acquisti intracomunitari di beni e servizi e, per ultimo, nel caso si è debitori dell'imposta in applicazione del reverse charge.
Come si è potuto notare per la norma in esame non vi è esclusione delle operazioni di esportazione o cessioni intracomunitarie.

4.2. Ritenuta d'acconto sui ricavi e compensi
Il regime forfetario prevede che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto. L'imprenditore o professionista forfetario dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione a coluci che effettua il pagamento che i redditi/compensi percepiti sono soggetti ad imposta sostitutiva.

4.3. Ritenuta d'acconto su compensi corrisposti a collaboratori
Il nuovo regime prevede la possibilità di avvalersi di collaboratori anche se con un limite complessivo di Euro 5.000. Su tali compensi non è prevista o per meglio dire è esclusa l'applicazione della ritenuta d'acconto con il relativo versamento e dichiarazione. In questo caso l'imprenditore dovrà rilasciare al percipiente una dichiarazione attestante che i corrispettivi erogati sono riferiti a reddito soggetto a tassazione sostitutiva, inoltre nella propria dichiarazione dei redditi dovrà indicare il codice fiscale del collaboratore e l'importo corrisposto.




5 Calcolo dell'Imposta Sostitutiva


5.1. Base imponibile
A differenza dell'ormai archiviato regime dei minimi, per determinare il reddito imponibile occorre quantificare unicamente i ricavi o compensi applicando delle percentuali predeterminate di redditività su tale imponibile. In pratica, l'amministrazione, riconoscerà forfetariamente i costi in deduzione, in modo differenziato per settore economico così come di seguito elencato:


Ind. Alimentari e bevande 40%
Commercio all'ingrosso e dettaglio 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 40%
Costruzioni e attività immobiliari 86%
Intermediari del commercio 62%
Attività di servizi di alloggio e di ristorazione 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi 78%
Altre attività economiche 67%

I versamenti per oneri conseguenti ai versamenti dei contributi previdenziali obbligatori per legge, vengono considerati in diminuzione dal reddito d'impresa o professionale, prima dell'applicazione dell'imposta sostitutiva. In caso di incapienza, il versamento in eccesso può essere dedotto dall'eventuale ulteriore reddito complessivo Irpef.

5.2. Aliquota imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 15%, la norma prevede un'agevolazione per i primi tre anni infatti al comma 12 dell'art. 9 ddl di stabilità è previsto che per i prime tre periodi d'imposta di esercizio dell'attività il reddito forfetario è ridotto di 1/3. Similmente al vecchio regime dei minimi, per poter godere della riduzione occorre che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività in questione, attività artistica, professionale ovvero d'impresa , anche in forma associata o familiare. Che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni. Infine, nel caso venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di ricavo previsti dalla norma in esame.

5.3. Contributi previdenziali
Novità assoluta, la facoltà per il soggetto forfetario di versare la contribuzione previdenziale NON applicando il cosiddetto minimale. Si tratta di una facoltà che va valutata anche alla luce dell'effetto sulla futura pensione e considerato che tale norma non è applicabile alle casse private, di fatto, l'agevolazione è applicabile unicamente ai versamenti IVS Inps della gestione artigiani e commercianti.

5.4. Esempio di calcolo
Ora un piccolo esempio di applicazione della norma. Ipotizziamo un'impresa che svolge attività di commercio al dettaglio dal 2014, con ricavi pari ad Euro 21.000, costo per acquisto merci di Euro 4.000, costo collaboratore 1.200 e contribuzione Inps versata per Euro 3.420.
Ricavi €21.000 per coefficiente di redditività 40% = €8.400 a detrarre la contribuzione Inps versata €3.420 = €4.980, calcolo imposta sostitutiva 15%= €747 riduzione di un terzo pari ad €249 = Imposta sostitutiva
Euro 498,00.





7 dicembre 2014 ............................... Linux



Gruppo

Codici Ateco 2007

Industrie alimentari e bevande

10 - 11

Commercio all'ingrosso e dettaglio

45-

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