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Ravvedimento operoso

Fisco > legge stabilità

Il nuovo Ravvedimento operoso
così come modificato dall'art. 1,commi da 634 a 640.
Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).





La Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), nell'ottica di un "Fisco amico" ha modificato profondamente l'istituto del ravvedimento operoso. Meglio precisare subito che le novellate disposizioni sono applicabili solo ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate e quindi riguardano: Irpef, Iva, Irap,imposta di Registro, imposta Ipotecaria, imposta catastale, imposta di Bollo di successione ecc.
La modifica più evidente ed innovativa è la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso senza limiti temporali fino alla notifica dell'atto impositivo ovvero fino alla formale notifica di un atto di accertamento o liquidazione ivi comprese gli avvisi di irregolarità ex artt 36 bis e ter DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72. Quindi in una sorta di condono istituzionalizzato, non sono più cause ostative all'istituto in esame l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Iniziamo l'analisi della nuova formulazione del ravvedimento operoso iniziando ad esaminare le tipologie di violazioni interessate dalle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015.

a) Violazioni legate ai versamenti
In presenza di dichiarazione non infedele dalla quale emerge imposta dovuta, in caso di versamento omesso, parziale o tardivo viene applicata la sanzione del 30%, con la possibilità di riduzione della sanzione stessa. In pratica la sanzione del 30% è applicabile per quelle tipologie di violazioni che l'Amministrazione finanziaria può far emergere con la normale attività di controllo formale, i cosiddetti avvisi bonari o di irregolarità. In pratica tali rilievi non sono frutto di una più elaborata attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria tale da evidenziare una variazione del reddito e la conseguente maggior imposta, irregolarità punita sempre con una sanzione pari ad 1 volta l'imposta.






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