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Split Payment

Fisco > legge stabilità

Split Payment
(scissione del pagamento)
art. 17 ter DPR 633/1972
(art. 1 comma 629 L. 190/2014)



31 gennaio 2015
Dal 1° gennaio 2015, i fornitori di beni e servizi nei confronti degli Enti Pubblici (Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali e loro consorzi, camere di commercio, istituti universitari e di altri soggetti di cui all’art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972), non incasseranno l’IVA addebitata in via di rivalsa, sebbene regolarmente esposta in fattura.
L'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 introducendo il nuovo art. 17 ter nel DPR 633/72 (legge Iva), dispone che l'Ente Pubblico (acquirente/committente) non versa al fornitore di beni e servizi l’IVA addebitata ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/72, che sarà versata all'Erario dallo stesso Ente ....... secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze ........
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in parte già anticipato dal comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, espone modalità e termini di applicazione della novellata norma.
Lo split payment o scissione dei pagamenti, impone all'Ente pubblico debitore, il versamento dell'Iva esposta in fattura direttamente all'Erario in luogo del creditore. La norma non è applicata solo nel caso in cui l'Ente è a sua volta “debitore d'imposta” secondo i normali dettati della legge Iva oppure nel caso di compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (art. 17 ter comma 2 DPR 633/72). A tal proposito da una prima interpretazione letterale della norma si era pensato che le tipologie di prestazioni di servizi escluse dal nuovo meccanismo di pagamento, fossero unicamente i compensi erogati a soggetti non residenti per prestazioni rese in Italia alla P.A. (art. 25, co. 2, D.P.R. 600/1973), invece, nel corso dell'incontro del 29/01/15 con la stampa specializzada, l'Amministazione finanziaria ne ha dato un'interpretazione più estensiva includendo nelle tipologie di compensi erogati ai professionisti anche la più vasta platea dei compensi soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Il regolamento ministeriale specifica che gli Enti pubblici interessati dallo Split Payment sono tassativamente quelli elencati dall'art. 17 ter DPR 633/72 ad eccezione, come già detto, delle Pubbliche amministrazioni che sono soggetti passivi IVA. Per tutti le altre tipologie di cessioni e/o soggetti non ricompresi nel suddetto articolo 17 ter ma previsti dall'art. 6 comma 5 DPR 633/72, continuerà ad applicarsi l'esigibilità differita dell'imposta.

I fornitori dal loro canto, conformemente all'articolo 2 del Decreto MEF, emettono fattura ex art 21 DPR 633/72, apponendo la seguente nota sul documento contabile: “ scissione dei pagamenti” , registrano le fatture ai sensi degli artt. 23 e 24 DPR 633/72 e non sono tenuti al pagamento dell'IVA esposta in fattura.
All'articolo 9 c.1 del Decreto Mef, così come anticipato con comunicato stampa n. 7 del 9/1/2015, è stabilito che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura partire dal 1° gennaio 2015; di conseguenza per tutte le operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014, ancorchè pagate successivamente, l'Iva sarà assolta con le modalità ordinarie.
Il nuovo meccanismo che impone alle imprese fornitrici il pagamento dell'Iva sugli acquisti destinati a forniture di beni e servizi agli enti pubblici ma che poi ne inibisce la facoltà di incasso dell'Iva esposta in fattura, determina con estrema evidenza la formazione di credito IVA rendendo le imprese fornitrici doppiamente sofferenti sia per gli ormai cronici ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione e sia per l'immobilizzo di liquidità derivante dal maturare del credito Iva. Il legislatore, per mitigare questo effetto distorsivo della norma e cercando di rendere più fluido il rimborso del credito IVA formatosi con l’pplicazione del meccanismo dello split payment, ha modificato anche l’art. 30 del decreto IVA, inserendo al comma 2, lettera a) il seguente testo ....... ,nonchè a norma dell'articolo 17 ter .......; di conseguenza dal 2015 il contribuente può chiedere il rimborso dell’VA a credito quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’ffettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’mposta relative agli acquisti, computando a tal fine anche le operazioni che hanno determinato l’pplicazione del reverse charge a norma dell’rt. 17 commi 5,6 e 7, ed a norma dell'art. 17 ter (split payment).
Il fornitore dell'Ente pubblico, riepilogando i suoi adempimenti fiscali e contabili, dal 1° gennaio 2015:
- emette fattura con rivalsa dell'Iva,
- annota sulla stessa che l'imposta non sarà incassata conformemente a quanto disposto dall'art. 17 ter DPR 633/1972 - scissione del pagamento,
-l'IVA esposta in fattura è registrata nel registro IVA delle vendite ma non concorre alla liquidazione IVA periodica,
-in partita doppia l'imposta regolarmente registrata dal fornitore è stornata, con un'apposita scrittura, dal credito verso il cliente o contestualmente alla registrazione della fattura stessa.

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Fac simile fattura


Società fornitrice beni e servizi srl


Spettabile Regione Lazio

fattura nr. 10 del 25 gennaio 2015


si rimette fattura per la fornitura dei seguenti beni …...


Imponibile 1.000,00
I.V.A. 220,00
Totale fattura 1.220,00

Netto a pagare 1.000,00

Scissione del pagamento. Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter D.P.R. 633/1972


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esempio registrazione in contabilità


1)
Crediti verso Regione Lazio 1.220,00
a
Ricavi 1.000,00
Iva Split Payment 220,00


2)
Iva Split Payment 220,00
a
Crediti verso Regione Lazio 220,00


oppure

1)
Crediti verso Regione Lazio 1.220,00
Iva Split Payment 220,00
a
Ricavi 1.000,00
Iva Split Payment 220,00





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